Informazione e Confronto per Educatori
Una lettrice ci scrive:
“Sono una docente di scuola secondaria di secondo grado. Ho ottenuto mobilità professionale con passaggio di cattedra su altra classe di concorso indicando come preferenza il codice di un comune. Ho ottenuto un avvicinamento di 100 km sui 200 km sperati. Sono vincolata alla scuola assegnatami dall’ USP per tre anni o posso partecipare alla mobilità 2020/2021?”
Il vincolo di permanenza triennale nella scuola assegnata in seguito a mobilità volontaria, come prevede il CCNI, decorre dall’anno scolastico per il quale si ottiene il movimento richiesto, che può essere sia territoriale che professionale, e si applica soltanto se soddisfatti su specifiche preferenze.
Sono sottoposti al vincolo di permanenza triennale i docenti che ottengono trasferimento, passaggio di cattedra o passaggio di ruolo su una delle seguenti preferenze richieste:
Il vincolo triennale non interessa, invece, i docenti che hanno partecipato alla mobilità volontaria, ottenendo il trasferimento o passaggio richiesto con preferenza sintetica su comune diverso da quello di titolarità
In base a quanto prevede l’art.2 comma 2 del CCNI, non sono coinvolti nel vincolo triennale neanche le seguenti categorie di docenti:
La risposta al quesito della nostra lettrice dipende, quindi, dal comune richiesto con preferenza analitica per il passaggio di cattedra ottenuto
Se si tratta del comune di titolarità scatta il vincolo triennale nella scuola assegnata, mentre tale vincolo non si applica se si tratta di altro comune diverso da quello di titolarità.
Nel caso specifico il comune risulta differente da quello di titolarità, quindi la nostra lettrice non è nel vincolo triennale e potrà partecipare alla mobilità per il prossimo anno scolastico 2020/21
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Fonte Orizzonte Scuola
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