Informazione e Confronto per Educatori
Una lettrice ci scrive:
“Sono una docente entrata in ruolo su materia, a maggio sono stata dichiarata perdente posto e ho fatto domanda di mobilità condizionata, inserendo sia materia che sostegno per il quale ho il titolo di specializzazione. Sono stata assegnata ad una nuova scuola sul sostegno, dalla scheda di Istanze online mi appare Classe di concorso di titolarità: materia (B019 nel mio caso) e Tipo posto di titolarità: Sostegno. Ora, i quesiti che mi pongo sono due: risulto titolare su sostegno oppure ho mantenuto la titolarità su materia, in quanto movimento a domanda condizionata? Sono sottoposta al vincolo quinquennale sul sostegno?”
Il docente titolare sul sostegno ha l’obbligo di rimanere su questa tipologia di posto per un quinquennio.
Il vincolo quinquennale decorre dall’anno scolastico di immissione in ruolo sul sostegno o dall’anno scolastico in cui si ottiene il trasferimento da materia a sostegno
In seguito a passaggio di ruolo sul sostegno il computo del quinquennio rincomincia nel nuovo ordine o grado di istruzione di titolarità
Come chiarisce l’art.23 comma 8 del CCNI sui trasferimenti e passaggi, ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), è calcolato l’anno scolastico in corso
I docenti che non hanno terminato il quinquennio di permanenza sul sostegno possono chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto e possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi.
Coloro che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno, come sottolineato in precedenza, hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio.
I docenti di sostegno che non hanno terminato il quinquennio di permanenza non possono , ovviamente, chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.
Non sono tenuti a rispettare il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno i docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Questi docenti conservano, quindi, il titolo alle precedenze previste nell’art. 13 punti II) e V) del CCNI, riguardanti il rientro con precedenza nella scuola di ex-titolarità e nel comune di ex-titolarità.
La nostra lettrice, quindi, risulterà titolare sul sostegno dal prossimo anno scolastico 2019/20, ma come docente soprannumeraria trasferita con domanda condizionata da posto comune a sostegno, non avrà il vincolo quinquennale su questa tipologia di posto e potrà partecipare alla mobilità 2020/21 su posto comune usufruendo della precedenza prevista nel suo caso per il rientro su posto comune nella scuola o nel comune di ex-titolarità
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Fonte Orizzonte Scuola
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