Informazione e Confronto per Educatori
Quali precedenze
Le precedenze previste sono, nell’ordine indicato, le seguenti:
I. Personale con gravi motivi di salute
II. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
III. Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
IV. Assistenza
V. Personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo
VI. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
VII. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
VIII. Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4.12.2017 (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
In cosa consiste il collocamento fuori ruolo?
Docenti e dirigenti scolastici possono essere collocati fuori ruolo in seguito all’assegnazione di uno dei seguenti compiti:
Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova.
Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio d’istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.
Come chiarisce la nota ministeriale n.11233/2019, se il collocamento fuori ruolo ha una durata non superiore a 5 anni, i docenti, all’atto del rientro in ruolo o della cessazione dalla posizione di comando, sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all’atto del provvedimento.
I collocamenti fuori ruolo, che abbiano durata superiore ad un quinquennio comportano, invece, la perdita della sede di titolarità.
I docenti che perdono la titolarità, all’atto del rientro in ruolo o della cessazione del comando, sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta, secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.
Personale che rientra dal collocamento fuori ruolo, come viene assegnata la sede di titolarità
L’assegnazione della sede di titolarità per i docenti che rientrano dal collocamento fuori ruolo è disciplinata dall’art.7 del CCNI sulla mobilità.
Questi docenti hanno diritto all’assegnazione della sede prima delle operazioni di mobilità.
Si tratta, infatti, dell’operazione propedeutica ai trasferimenti e passaggi, indicata in seconda posizione nell’allegato 1 del contratto (2. Assegnazione della scuola ai docenti che rientrano dal fuori ruolo), dopo le “Opzioni per il rientro nelle sedi di confluenza del personale delle sedi dimensionate” .
Nel succitato art.7 comma 1 si stabilisce, infatti, che “Le operazioni di mobilità del personale docente sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza. Tale personale docente è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all’atto del collocamento fuori ruolo oppure per una classe di concorso di cui possieda l’abilitazione nello stesso limite di cui al comma 6 del successivo articolo 8”
Precedenza nella mobilità annuale per il personale che rientra dal collocamento fuori ruolo
Una delle precedenze previste nell’art.8, punto V) del CCNI sulla mobilità annuale, interessa i docenti che rientrano dal collocamento fuori ruolo, come indicato nell’art.2 comma 1 lettera c) del contratto.
I docenti che rientrano dal collocamento fuori ruolo, come indicato nella lettera c) del succitato art.2, hanno titolo a chiedere utilizzazione con precedenza se si trovano in una di queste condizioni:
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Fonte Orizzonte Scuola
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