Informazione e Confronto per Educatori
Possono richiedere i passaggio di ruolo i docenti che:
Nel caso del sostegno, oltre ai succitati requisiti è richiesta la specializzazione sul corrispondente posto di sostegno.
Nel mese di marzo 2020, dovrebbe concludersi il corso di specializzazione attualmente in atto, al quale hanno potuto partecipare, oltre che i docenti previsti dell’abilitazione, anche coloro i quali erano in possesso di laurea e 24 CFU nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
Così, ad esempio, un docente di ruolo della scuola dell’infanzia o primaria, in possesso di laurea d’accesso ad una delle classi di concorso della scuola secondaria di primo o secondo grado, ha avuto la possibilità di partecipare al corso di specializzazione per i predetti gradi di istruzione (secondaria primo o secondo grado), pur sprovvisto di abilitazione.
Stando al Contratto 2019/22 sulla mobilità e rispondendo al quesito di partenza, un docente rientrante nel succitato caso (docente di ruolo all’infanzia/primaria e specializzato nella secondaria ma privo di abilitazione) non potrà partecipare alla mobilità professionale, ossia richiedere il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di primo o secondo grado, in quanto privo dell’abilitazione nel grado di istruzione richiesto.
Auspichiamo che Miur e sindacati affrontino al più presto la situazione sopra descritta.
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Fonte Orizzonte Scuola
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