Informazione e Confronto per Educatori
Nella nota già inviata il 7 novembre 2019 si leggeva che “l’art. 5 del dm n. 92/2019 relativo ai titoli di accesso non trova più applicazione in quanto si tratta di disposizione transitoria. ”
Quell’art. 5 aveva permesso, nell’a.a. 2018/19 agli ITP insegnanti tecnico pratici di accedere al TFA sostegno (previo superamento delle selezioni) anche se solo in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, anche senza abilitazione e anche senza i 24 CFU.
Con nota del 26 novembre 2019 il Miur fornisce ulteriori chiarimenti:
“I requisiti di accesso al V° ciclo del percorso di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono quelli previsti dall’art. 5 comma 1 e 2 del d. lgs. 59/2017, così come indicato nell’ art. 3 comma 1 lett. b, del D.M. 92/2019, attualmente in vigore”
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Art. 5 comma 1 del Decreto L.vo 59/2017 afferma che possono accedere alla procedura concorsuale per le classi di concorso posto comune
Art. 5 comma 2 del Decreto L.vo 59/2017 afferma che possono accedere alla procedura concorsuale per le classi di concorso posto comune gli ITP in possesso di
Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico
In questo modo, per l’a.a. 2019/19 il titolo di accesso degli ITP diventa
L’articolo TFA sostegno 2020, ITP solo se abilitati o con laurea breve + 24 CFU. Nuovi requisiti di accesso sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
Fonte Orizzonte Scuola
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