Informazione e Confronto per Educatori
Con l’aggiornamento 2019/22, ai sensi del decreto-legge n. 104/2013, convertito in legge n. 12/2013 (articolo 15 – commi 3bis e 3ter), gli elenchi di sostegno sia delle graduatorie ad esaurimento sia della I fascia delle graduatorie di istituto della scuola secondaria di II grado sono stati unificati, in seguito alla soppressione delle aree disciplinari [area scientifica (AD01); area umanistica (AD02); area tecnica professionale artistica (AD03) area psicomotoria (AD04)]. Vi sarà pertanto un solo elenco senza distinzione alcuna.
I docenti, che hanno conseguito il titolo ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21/2005, debbono stipulare contratti a tempo determinato con priorità su posti di sostegno, fermo restando la disponibilità di posti.
Stando a quanto detto sopra, l’eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ai sensi del citato D.M. n. 21/2005.
L’attribuzione delle supplenze su posti di sostegno avviene nell’ordine di seguito indicato (relativamente alle graduatorie di assunzione):
Le domande di messa a disposizione su sostegno:
Nel caso di più istanze, i dirigenti scolastici, nell’ambito dell’assegnazione della supplenza daranno precedenza ai docenti abilitati.
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Fonte Orizzonte Scuola
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