Informazione e Confronto per Educatori
Una lettrice ci scrive: “Salve, Ieri ho accettato una supplenza fino a giugno con presa di servizio ieri stesso.non ho ancora firmato il contratto.sono stata convocata dalla scuola dell’anno scorso posso lasciare l’attuale supplenza per ricoprire lo stesso posto per continuità?????Grazie”
La nostra lettrice, nonostante non abbia ancora sottoscritto il contratto, ha preso servizio, atto tramite il quale ha accettato la supplenza e in seguito alla quale la scuola avvia tutti gli atti per la stipula del contratto. Dalla presa di servizio inoltre scatta la decorrenza economica del contratto.
Pertanto, qualora la collega decidesse di lasciare la supplenza, ciò si configurerebbe come abbandono del servizio e andrebbe incontro alle sanzioni previste dal regolamento sulle supplenze (DM 131/07).
Le sanzioni per rinuncia, mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, relativamente alle supplenze conferite dalle graduatorie di istituto, sono dettate dall’articolo 8, comma 1 lettera b., del suddetto DM 131/07:
Le sanzioni si applicano per l’anno scolastico in corso.
La nostra lettrice, dunque, andrebbe incontro alla sanzione di cui al punto 3 sopra riportato, per cui verrebbe più chiamata (per il corrente anno scolastico) per eventuali supplenze dalle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie di insegnamento, quindi non solo quella per la quale ha ricevuto l’incarico.
Vi sono dei casi in cui è possibile lasciare una supplenza conferita dalle graduatorie di istituto per accettarne un’altra dalle medesime graduatorie o dalle GaE.
I predetti casi sono disciplinati dal DM 131/07:
L’articolo Supplenze graduatorie di istituto, assumendo servizio si può accettare altro incarico? I casi sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
Fonte Orizzonte Scuola
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