Informazione e Confronto per Educatori
Nella circolare n. 38905/2019, recante indicazioni sulle supplenze per l’a.s. 2019/20, il Miur ricorda che:
dal 1 settembre 2017 è entrato in vigore il sistema di qualificazione professionale stabilito dall’Intesa di cui al D.P.R. 175 del 20 agosto 2012 che prevede, tra l’altro, il possesso di titoli di studio ecclesiastici per poter accedere all’insegnamento della religione cattolica.
Di seguito i titoli di qualificazione professionale previsti dal succitato DPR 175/2012, richiesti a partire dal 2017/18 (nel DPR vi sono indicazioni particolari per chi già insegnava religione).
Scuola secondaria di primo e secondo grado:
a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.
Scuola dell’infanzia e primaria:
a) uno dei titoli di qualificazione sopra riportati per la secondaria;
b) sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall’ordinario diocesano.
Nelle scuole dell’infanzia e primaria, inoltre, l’insegnamento della religione cattolica può essere impartito da insegnanti della sezione o della classe, che siano in possesso di uno specifico master di secondo livello per l’IRC approvato dalla Conferenza episcopale italiana.
Oltre ai succitati titoli, come leggiamo nel punto 4.1 dell’allegato al DPR summenzionato, gli insegnanti devono essere riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica
Nel caso in cui l’Ordinario diocesano non disponga di un numero sufficiente di docenti qualificati per soddisfare il fabbisogno orario nel territorio di sua competenza, è possibile ricorrere a docenti non ancora in possesso dei sopra riportati titoli, a condizione che gli stessi inseriti nei previsti percorsi formativi.
Qualora si ricorra a docenti non ancora in possesso dei titoli di qualificazione professionale sopra indicati, inseriti comunque nei relativi percorsi formativi:
Supplenze: convocazioni, posti liberi, rinunce, MAD, stipendio [Lo speciale]
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Fonte Orizzonte Scuola
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