Informazione e Confronto per Educatori
Il personale docente, che non può essere presente alla convocazioni per l’attribuzione delle supplenze, può ricorrere all’istituto della delega.
La delega è valida sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali che nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole
di riferimento.
La circolare sulle supplenze rinvia al riguardo a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del Regolamento sulle supplenze adottato con D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, che così recita:
Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l’accettazione scritta della relativa proposta di assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione.
La delega dunque si può fare sia a persona di fiducia (allegando anche la copia della propria carta di identità) che al dirigente responsabile delle operazioni.
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Fonte Orizzonte Scuola
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