Informazione e Confronto per Educatori
Una nostra lettrice ci scrive: Io ho firmato nomina da graduatoria di istituto per un contratto a t.d. fino al 30/6, ma per incompatibilità tra orario scolastico, che mi è stato comunicato solo dopo aver firmato, e impegni personali, ho chiesto alla segreteria se potessi rinunciare all’incarico ma mi hanno spiegato che sarei stata depennata dalle g.i. dell’intero distretto prov. Per tutto l’anno. Confermate che sia così?
Le sanzioni per rinuncia, mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, relativamente alle supplenze conferite dalle graduatorie di istituto, sono dettate dall’articolo 8, comma 1 lettera b., del suddetto DM 131/07.
Le sanzioni si applicano per l’anno scolastico in corso.
La sanzione da attribuire alla collega riguarda l’abbandono del servizio, in quanto, come dice la stessa, ha già firmato, quindi ha già assunto servizio.
Le sanzioni da applicare è quella riportata nel punto 3:
l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Precisiamo, come si evince da quanto detto sopra, che non è previsto nessun depennamento dalle graduatorie nel senso letterale del termine, ma la collega, nell’anno scolastico in corso, non potrà conseguire supplenze dalle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie di insegnamento.
Es: se l’abbandono del servizio riguarda la classe di concorso A-60 e la collega è inserita anche per la classe di concorso A-01, non potrà conseguire supplenze dalle graduatorie di circolo e di istituto sia per l’una che per l’altra classe di concorso.
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Fonte Orizzonte Scuola
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