Informazione e Confronto per Educatori
sono iscritta alle graduatorie ATA III fascia e durante questo anno scolastico ho svolto una supplenza come CS da martedì 14/05/2019 a lunedì 20/05/2019 per n. 36 ore settimanali.
Di questa supplenza non mi sono stati pagati il Sabato e la Domenica (rispettivamente il 18 e 19 Maggio) e vorrei capire se è corretto o se c’è stato un errore.
Grazie e cordiali saluti.
di Giovanni Calandrino – L’art. 60 comma 2 del CCNL scuola/2007 è chiaro in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, pertanto si precisa che le domeniche e le festività infrasettimanali ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio.
Considerato che il suo contratto ha avuto inizio nella giornata di martedì e si è concluso nella giornata di lunedì (ultimo giorno lavorativo) ha diritto al pagamento del sabato e della domenica perché ricadente nella durata del rapporto di lavoro.
Il riferimento normativo in questione è l’art. 60 commi 1 e 2 del CCNL/2007:
1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 40. Anche il personale ATA, ove ne ricorrano le condizioni, ha diritto al completamento dell’orario.
2. Le domeniche e le festività infrasettimanali ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il dipendente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.
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Fonte Orizzonte Scuola
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