Informazione e Confronto per Educatori
Egregio, vorrei chiederle una delucidazione per quanto riguarda un Collaboratore Scolastico, occupante il 45° posto nella graduatoria provinciale permanente di 1°Fascia
esempio:
il Collaboratore Scolastico, in possesso della 104/92 art.21, durante la scelta della sede, se rientra nei nominabili sia fino al 30/Giugno sia fino al 31/Agosto, può scegliere la sede più comoda a lui, sia 30/6 sia 31 /8, o deve per forza scegliere un posto fino al 31 agosto?
sicuro in una vostra risposta invio cordiali saluti
di Giovanni Calandrino – Gent-mo, il personale ATA disabile di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; beneficiario dunque della precedenza nella scelta della sede al momento della convocazione, se ha diritto di nomina per i posti sia al 30.06 che al 31.08 è libero di scegliere la durata contrattuale più convenevole alle sue esigenze.
L’articolo Supplenze ATA, che tipo di sede sceglie chi ha precedenza legge 104/92 sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
Fonte Orizzonte Scuola
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