Tempo prolungato
Le classi a tempo prolungato, come chiarisce la nota ministeriale sull’organico 2019/20, possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria di organico è di 38 ore settimanali.
Sulla base delle richieste delle scuole, effettuate tenendo conto delle esigenze espresse dalle famiglie, tale consistenza oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola.
A livello regionale possono, inoltre, essere individuate ulteriori modalità organizzative e gestionali, anche a
livello di singola istituzione scolastica, al fine di un pieno utilizzo delle ore a qualunque titolo disponibili all’interno dell’organico dell’autonomia.
Possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei che consentano lo svolgimento obbligatorio delle attività anche in fasce orarie pomeridiane, assicurando almeno due o tre rientri settimanali e sempre che si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero a tempo prolungato, fatta salva l’esigenza di assicurare comunque il funzionamento delle classi già attivate.
Quadro orario: riferimenti normativi
Il quadro orario delle discipline nella scuola Secondaria I grado è regolamentato dall’art.5 del Regolamento sul primo ciclo, approvato con DPR n.89/2009, dove si stabilisce quanto segue:
“L’orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado e’ di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore e’ determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa [….]”
Il quadro orario settimanale e annuale delle discipline e le classi di concorso per gli insegnamenti nella scuola Secondaria di I grado viene esplicitato nel dettaglio nelle tabelle inserite nel succitato DPR n.89/2009, come di seguito riportato:
Tempo normale
Assetto organico tempo normale e tempo prolungato
L’assetto organico della scuola Secondaria I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal DM n.37/2009, riguardante le nuove classi di abilitazione e cattedre scuola secondaria di I grado, dove vengono inserite le seguenti tabelle esplicative:
Tempo normale
In ogni caso, sia nel tempo normale che nel tempo prolungato, le ore di approfondimento concorrono alla costituzione delle cattedre, ma deve essere evitato che le cattedre stesse siano costituite con il solo contributo orario relativo all’approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota prot.n. 9583 del 27.10.2010
Indirizzo musicale: insegnamento dello strumento musicale
Per l’insegnamento dello strumento musicale sono confermati, per l’anno scolastico 2019/20, i criteri fissati dalla normativa vigente (DM n.201/1999), ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti.
Al fine di assicurare il mantenimento dell’insegnamento di strumento musicale per i tre anni del corso, nella classe prima il numero degli alunni per ciascuno dei quattro strumenti musicali non può essere inferiore a tre.
La conferma in organico di diritto dei corsi attivati negli anni precedenti è autorizzata purché il numero dei frequentanti lo consenta.
L’istituzione di nuovi corsi deve avvenire in organico di diritto in quanto i nuovi posti devono rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate con specifico decreto interministeriale
Nel caso in cui l’insegnamento dello strumento musicale sia stato attivato in scuole in cui funzionano solo corsi a tempo prolungato, le due ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento che normalmente le scuole possono scegliere nella loro autonomia, devono essere destinate, in un corso completo, allo strumento musicale.
Insegnamento lingue straniere
Nelle classi prime, dove non è previsto come obbligatorio l’insegnamento dell’Inglese, non è consentito formare classi con gruppi di alunni che studiano lingue straniere diverse. In questo caso la lingua prescelta deve essere quella indicata nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) della scuola tenendo anche conto delle richieste espresse dalle famiglie.
L’offerta dell’insegnamento della lingua straniera (se non si tratta dell’Inglese obbligatorio) deve tener conto della presenza di docenti titolari nella scuola ed eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della lingua straniera possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali solo se le cattedre risultano prive di titolare, non comportano a regime la trasformazione delle cattedre interne in cattedre esterne, non vi sono nella provincia docenti con contratto a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si determinerebbero situazioni di soprannumerari età.
L’offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto della presenza di docenti titolari nella scuola. Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua straniera possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali alle condizioni previste per la prima lingua come precedentemente esplicitato
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Fonte Orizzonte Scuola
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