Informazione e Confronto per Educatori
Inclusione, approvato il decreto in via definitiva. Al via i piani didattici personalizzati
Tra le novità del decreto dovrebbe essere confermata la misura che prevede la conferma del supplente al fine di garantire la continuità didattica degli studenti con disabilità.
Il novellato D.lgs. 66/2017 prevede che al docente con contratto a tempo determinato possa essere proposta la conferma per l’anno scolastico successivo, qualora ricorrano le condizioni di seguito riportate:
Le modalità attuative di quanto detto sopra saranno definite con apposito decreto del Miur, apportando anche le necessarie modificazioni al regolamento sulle supplenze, ossia il DM 13 giugno 2007, n. 131.
Al fine di garantire la continuità didattica durante l’anno scolastico, è prevista inoltre l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 461 del D.lgs. 297/94:
1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all’anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive.
2. I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l’inizio dell’anno scolastico successivo.
Dunque:
– Non possono essere disposti spostamenti di personale dopo venti giorni dall’inizio dell’anno scolastico;
– qualora il provvedimento, che comporti lo spostamento di personale già in attività di insegnamento, venga adottato dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, il raggiungimento della nuova sede avverrà dopo l’inizio dell’anno scolastico successivo.
L’articolo Riforma sostegno, continuità didattica garantita anche dai supplenti. Ecco come sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
Fonte Sostegno – Handicap – Orizzonte Scuola
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