Informazione e Confronto per Educatori
Il decreto n. 96/2019, di integrazione e correzione del D.lgs. 66/2017, attuativo della legge 107/2015, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il prossimo 12 settembre.
L’articolo 14 del decreto è dedicato alla continuità educativo-didattica, da garantire agli alunni con accertata condizione di disabilità, ai fini dell’inclusione scolastica.
La continuità è assicurata da:
Il dirigente scolastico, al fine di valorizzare le competenze professionali e per la piena attuazione del Piano annuale per l’inclusione, propone ai docenti (di ruolo) dell’organico dell’autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, a condizione che siano forniti del titolo di specializzazione.
Quanto detto sopra, leggiamo nel decreto, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, comma 5 e 79, della legge 107/2015:
comma 5. […] I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attivita’ di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
comma 79. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura
dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico puo’ utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purche’ posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purche’ non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.
Evidenziamo che la misura succitata, soprattutto in riferimento al comma 79, sembrerebbe essere di difficile realizzazione, sebbene ambiti territoriali e chiamata diretta non siano stati aboliti per legge per tutti i docenti.
Ricordiamo che il CCNI sulla mobilità 2019/22 ha previsto che i docenti, prima delle operazioni di mobilità per il 2019/2020, acquisissero tutti la titolarità su scuola, superando ambiti e chiamata diretta. Si tratta, comunque, di una previsione contrattuale che deroga a quanto previsto da una legge (la 107/2015).
Ambiti territoriali, e conseguentemente, chiamata diretta sono stati aboliti per legge (legge di bilancio 2019) per i docenti neoassunti e trasferiti a partire dal 2019/20.
Per completezza di informazione ricordiamo la proposta di legge di Granato, il cui iter si è al momento bloccato e che abolirebbe ambiti e chiamata diretta per tutti i docenti. Non sappiamo se e come proseguirà l’iter, anche alla luce dell’evoluzione della crisi di governo.
Allo stato attuale, dunque, la chiamata diretta e gli ambiti territoriali:
Al fine di garantire la continuità didattica durante l’anno scolastico, è prevista inoltre l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 461 del D.lgs. 297/94, secondo cui:
– non possono essere disposti spostamenti di personale dopo venti giorni dall’inizio dell’anno scolastico;
– qualora il provvedimento, che comporti lo spostamento di personale già in attività di insegnamento, venga adottato dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, il raggiungimento della nuova sede avverrà dopo l’inizio dell’anno scolastico successivo.
Riforma sostegno: i decreti attuativi?
Decreto inclusione, il testo è in Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore il 12 settembre
Il testo a fronte predisposto dal Dott. Max Bruschi
L’articolo Riforma sostegno, continuità didattica docenti di ruolo: come? sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
Fonte Sostegno – Handicap – Orizzonte Scuola
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