Ricostruzione di carriera: anche i docenti immessi in ruolo post 2011 possono avere gradone 3-8 anni

La sentenza di pieno accoglimento è stata emanata dal Tribunale del Lavoro di Vicenza su ricorso patrocinato per l’Anief dagli Avvocati Nicola Zampieri e Maria Maniscalco e riconosce il diritto di una nostra iscritta, immessa in ruolo nel 2014, all’integrale e immediato riconoscimento di tutto il servizio svolto durante il precariato e all’applicazione, equiparando tutto il suo servizio a termine a quello svolto a tempo indeterminato, della contrattazione collettiva nazionale economica precedente, che riconosceva il diritto al gradone stipendiale 3-8, molto più favorevole rispetto a quello attuale.

Il Giudice del Lavoro di Vicenza, infatti, non ha dubbi e applica il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato anche in riferimento alla clausola di salvaguardia contenuta nella contrattazione economica del 4 agosto 2011 che riconosceva la conservazione del diritto alla classe stipendiale 3-8 solo al personale a tempo indeterminato, rilevando come una simile statuizione “deve essere dichiarata nulla, in quanto contraria a norma imperativa di legge, limitatamente alla parte in cui ha previsto la sua applicabilità al solo personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010”. La sentenza, inoltre, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento immediato e integrale, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità di servizio maturata per effetto del servizio prestato durante il precariato “come se il rapporto di lavoro fosse stato costituito sin dall’inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica”, condannando il Miur a collocarla nella fascia stipendiale spettante, a riconoscerle l’applicabilità della “clausola di salvaguardia” prevista dalla contrattazione del 2011 e a corrisponderle le differenze stipendiali non riconosciute, oltre al pagamento delle spese di lite, quantificate in 3.059 Euro oltre interessi, IVA e CPA.

“Il tribunale ha accolto in toto la nostra tesi – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – e rilevato come la clausola negoziale del 2011, che evidentemente offre differente trattamento senza indicare ragioni oggettive di diversificazione ai lavoratori assunti nel comparto scuola con contratto a termine rispetto a coloro che risultano in ruolo, si pone in contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Tale norma pattizia determina una regolamentazione penalizzante per i lavoratori con contratto di lavoro a termine rispetto ai lavoratori in ruolo; contiamo, con la rappresentatività, di sanare quest’ulteriore illegittimità direttamente in contrattazione”. L’Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all’integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale.

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