Informazione e Confronto per Educatori
Antonio scrive
Quanti giorni di recupero si devono avere per chi è impegnato nella funzione di rappresentante di lista alle elezioni?
Ai sensi dell’art. 119 del DPR 30/3/1957 n. 361 e dell’art. 1 della Legge 29/1/1992 n. 69 al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti; al rientro il dipendente dovrà produrre l’attestazione dell’avvenuto assolvimento delle funzioni.
In questo caso i riferimenti sono la C.M. 14 giugno 1990, n. 160 e n. 132 del 29 aprile 1992 e la Corte Costituzionale, sentenza n. 452 del 13 dicembre 1991, per cui si ha diritto a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero compensativo nel periodo immediatamente successivo ad esse (o comunque concordati con il dirigente):
Il collega che ci scrive non esplicita se la scuola in cui è in servizio adotti o meno la c.d. settimana corta, ovvero l’orario lavorativo su 5 giorni o su 6.
A completamento quindi di quanto esposto e schematizzando ulteriormente, si possono verificare queste due situazioni:
1. Orario di servizio su 5 giorni lavorativi con sabato giornata non lavorativa e domenica festivo
Sabato e domenica: si ha diritto a due giornate di riposo compensativo.
2. Orario di servizio su sei giorni lavorativi con sabato giornata lavorativa e domenica festivo
Sabato: si ha diritto ad assentarsi dal lavoro e a percepire la piena retribuzione. Domenica: si ha diritto a una giornata di riposo compensativo.
L’articolo Rappresentante di lista e riposi compensativi: ecco quando spettano una o due giornate non lavorate [anche con settimana corta] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
Fonte Orizzonte Scuola
Powered by WPeMatico
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Notifiche Push