Informazione e Confronto per Educatori
La circolare Miur 39474 del 23 dicembre 2019 ricorda che, ai sensi degli artt. 10-11-28 del citato CCNQ 4.12.2017, così come modificato dal CCNQ 19.11.2019, e nel limite del monte ore a ciascuna spettante, i dirigenti delle OO.SS. rappresentative indicate nel prospetto allegato alla nota, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire di permessi sindacali giornalieri ed orari per:
I permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l’anno scolastico.
La circolare precisa inoltre che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all’orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.
Cumuli permessi sindacali retribuiti: il contratto collettivo nazionale quadro del 4.12.2017, all’art.l S, comma 3, prevede che i permessi sindacali, per l’espletamento del mandato possano essere utilizzati in forma cumulata. Questo si riferisce solo al personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica.
Permessi sindacali non retribuiti: i dirigenti delle associazioni sindacali hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.
Permessi di spettanza delle RSU: per il periodo 1.9.2019-31.8.2020, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU è pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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Fonte Orizzonte Scuola
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