Informazione e Confronto per Educatori
Una lettrice ci scrive:
“Nell’anno scolastico 2019/20 ho ottenuto passaggio di ruolo da II grado a I grado interprovinciale su comune, ma non su scelta analitica. Potrò quest’anno richiedere nuovamente passaggio di ruolo da I grado a II grado?”
Il passaggio di ruolo è un movimento con il quale si chiede un altro grado di istruzione, diverso, quindi, da quello di titolarità
Il docente che ottiene il passaggio di ruolo deve svolgere l’anno di prova e formazione, con una eccezione
Il passaggio di ruolo è sempre un movimento volontario in quanto non può essere disposto d’ufficio e può avere come conseguenza il vincolo triennale nella scuola assegnata, a seconda della preferenza soddisfatta
Come prevede il DM 850/2015, i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo sono tenuti allo svolgimento dell’anno di prova e formazione nella sua interezza
Fanno eccezione solo i docenti che rientrano in un “vecchio ruolo” dove hanno già svolto e superato l’anno di prova. L’anno di prova, infatti, si svolge soltanto una volta per ogni ordine e grado di istruzione.
Questa disposizione è confermata dalla recente nota ministeriale n.39533 del 4/09/2019, dove nel paragrafo 3 si chiarisce che non devono svolgere il periodo di prova i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo e hanno già svolto il periodo di formazione e prova nel medesimo ordine e grado
Il vincolo triennale nella scuola di titolarità ottenuta in seguito al passaggio di ruolo, scatta se la scuola è stata richiesta con preferenza analitica o mediante preferenza sintetica nel comune di titolarità.
Nel caso della nostra lettrice, avendo ottenuto il passaggio interprovinciale con preferenza sintetica, che non può essere il comune di titolarità, non ha il vincolo triennale nella scuola
Per poter chiedere un altro passaggio di ruolo per il prossimo anno deve aver superato l’anno di prova nel nuovo ruolo di appartenenza.
Se, quindi, la scuola Secondaria I grado, dove è attualmente titolare, rappresenta per lei un nuovo grado di titolarità, e la docente non rientra nell’eccezione precedentemente indicata, non potrà chiedere il passaggio per il prossimo anno scolastico
Per partecipare di nuovo alla mobilità professionale dovrà superare l’anno di prova e potrà fare domanda il prossimo anno scolastico 2020/21 per il 2021/22
L’articolo Passaggio di ruolo: quando c’è il vincolo triennale e quando sui può chiedere un nuovo passaggio sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
Fonte Orizzonte Scuola
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