Una lettrice ci scrive:
“Ho ottenuto per l’anno 2019 il passaggio di cattedra sulla 011in una nuova scuola che era tra le mie preferenze, ma l’anno prossimo si libera una cattedra sulla 012 nella mia stessa scuola ed io sono in possesso dell’abilitazione a012, posso chiedere il passaggio di cattedra nonostante le nuove regole sulla mobilità se si tratta dello stesso istituto?”
Con la mobilità 2019/20, per i docenti che sono stati soddisfatti su una scuola richiesta, scatta il vincolo di permanenza triennale che impedisce di partecipare alla mobilità per il successivo triennio
Disposizione normativa
Il vincolo in questione è previsto nell’art.2 comma 2 del CCNI sulla mobilità, dove vengono esplicitate le condizioni precise che lo determinano.
Come, infatti, chiarisce il succitato articolo, “il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale”
Appare, quindi, chiaro che il vincolo impedisce al docente di partecipare, nel triennio successivo, sia alla mobilità territoriale che professionale
Conclusioni
La nostra lettrice, quindi, avendo ottenuto, per il corrente anno scolastico 2019/20, il trasferimento in una scuola richiesta, non potrà chiedere passaggio di cattedra nei prossimi tre anni scolastici e questo a prescindere dal fatto che la scuola che vorrebbe chiedere sia la stessa in cui risulta titolare. Questa possibilità, infatti, non è prevista nel contratto
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Fonte Orizzonte Scuola
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