“Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Art. 73 c. 2bis Decreto Cura Italia, convertito in Legge 24 Aprile 2020 n. 27)”.
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Fonte Orizzonte Scuola
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