L’USR Marche specifica che dal momento che le ore eccedenti vengono assegnate per le supplenze non possono che terminare il 30.6.2019.
Nella fattispecie, interviene la legge 03.05.1999, n. 124: Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico. (G.U. 10.05.1999, n. 107). Art. 4 – Supplenze
La nomina e la retribuzione devono partire dalla data di inizio delle attività e non potranno superare il termine delle attività didattiche.
Nel caso vengano assegnate come ore eccedenti, dette ore di alternativa vanno retribuite sino ad un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico fondamentale (informativa MEF 87/2012 del 7.06.2012 (all. 2) – pagamento delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica e proroghe contratti. Implementazioni alle funzionalità SPT web).
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Fonte Orizzonte Scuola
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