Informazione e Confronto per Educatori
L’articolo 18, comma 3, del CCNL 2007, confermato dal CCNL 2016/18, prevede quanto segue:
Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
E’ possibile dunque essere collocati a domanda in aspettativa per svolgere un’altra esperienza lavorativa o per superare un periodo di prova.
L’aspettativa è senza assegni, per cui interrompe l’anzianità di servizio e serve alla conservazione del posto.
Anche i docenti neoassunti possono essere collocati in aspettativa per svolgere un’altra esperienza lavorativa o per superare un periodo di prova.
Possono chiedere l’aspettativa prima del perfezionamento del rapporto di lavoro e per un’attività che già si sta svolgendo? La risposta è negativa, in quanto:
L’articolo Neoimmessi in ruolo, quando si può chiedere l’aspettativa per svolgere altro lavoro sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
Fonte Orizzonte Scuola
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