Informazione e Confronto per Educatori
Nell’ambito della mobilità dei dirigenti scolastici, le operazioni effettuate sono le seguenti:
Il nuovo Contratto 2016/18, articolo 53, interviene sul punto 6, ossia sulla mobilità interregionale, modificando il comma 4 dell’articolo 9 del CCNL area V del 15/07/2010.
Il predetto articolo 9, comma 4, del Contratto 2010, così dispone:
Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo
assenso del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il
consenso del dirigente dell’Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l’esito comunicato entro il successivo 15 luglio. Nell’ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d’incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell’arco di un triennio dall’incarico conferito.
Il dirigente scolastico in scadenza di contratto, secondo quanto sopra riportato, può essere destinatario di mobilità interregionale, previo
assenso del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell’Ufficio scolastico della regione richiesta.
Ai fini della mobilità per altra regione, dunque, è necessario avere il consenso del direttore dell’USR della regione richiesta. Tale consenso, con le nuove disposizioni, non sarà più necessario.
L’articolo 53 del nuoco Contratto, infatti, modificando il sopra riportato articolo 9, comma 4, del CCNL del 2010, ha eliminato le seguenti parole:
e con il consenso del dirigente dell’Ufficio scolastico della regione richiesta.
In definitiva, ai fine della mobilità interregionale, non si dovrà più avere il consenso del direttore dell’USR della regione richiesta, mentre resta l’assenso del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza.
Per quanto riguardo la mobilità in atto, le indicazioni sono state fornite dal Miur con la circolare n. 26398 del 03/06/2019, ove leggiamo:
In attesa della sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL dell’Area dirigenziale Istruzione e Ricerca, per ciò che concerne la mobilità interregionale, si confermano le indicazioni contenute nel C.C.N.L. – Area V – Dirigenza scolastica del 15.7.2010.
In particolare si richiama l’art. 9, comma 4 secondo cui “su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell’Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% dei posti annualmente vacanti”.
La mobilità 2019/20, dunque, si svolgerà secondo le “vecchie regole”, per cui sarà necessario il consenso del direttore dell’USR di destinazione ai fini della mobilità interregionale.
Aumenti dirigenti scolastici fino, tutte le cifre. [SCARICA IL TESTO DEL CONTRATTO]
L’articolo Mobilità interregionale dirigenti scolastici, non servirà più il consenso dell’USR di destinazione. Il nuovo CCNL sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
Fonte Orizzonte Scuola
Powered by WPeMatico
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Notifiche Push