Informazione e Confronto per Educatori
Saranno sottoposti al blocco triennale nella scuola di titolarità a partire dall’a.s. 2019/20:
Il vincolo triennale non interesserà i docenti trasferiti o che otterranno passaggio su scuola mediante preferenza sintetica, se il movimento interesserà un comune diverso da quello di titolarità
Tale vincolo non si applica neanche nei confronti dei docenti beneficiari delle precedenze previste nell’art.13 del CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub-comunale dove si applica la precedenza.
Non possono essere sottoposti al vincolo triennale, inoltre, i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa.
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Fonte Orizzonte Scuola
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