Informazione e Confronto per Educatori
L’assenza per motivi di salute deve essere accertata con visita fiscale, mentre quella dovuta a grave documentato motivo deve essere riconosciuta tale dalla commissione d’esame.
In ambedue i casi devono essere assenze che determinano l’assoluta impossibilità da parte dello studente interessato, di partecipare alle prove scritte, che possono essere sostenute, quindi, nella sessione suppletiva.
Calendario prove suppletive
Nell’art.13 comma 2 della succitata Ordinanza ministeriale è previsto il calendario delle prove suppletive, che devono essere svolte nelle seguenti date:
Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo.
Adempimenti degli studenti interessati alle prove suppletive
I candidati che risultano assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per gli istituti nei quali la seconda prova si svolge in più giorni, il termine è fissato nel giorno successivo a quello d’inizio della prova stessa
Sessione straordinaria: quando è prevista
In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva o sostenere il colloquio entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione d’esame, i candidati che si trovino nelle condizioni di assoluta impossibilità per la partecipazione alle prove d’esame, possono chiedere di sostenere una o più prove dell’esame di Stato in un’apposita sessione straordinaria
Adempimenti della commissione d’esame
La commissione, una volta deciso in merito alle istanze presentate dagli studenti, deve comunicare l’esito di tale decisione agli interessati e all’Ufficio scolastico regionale competente.
II MIUR, sulla base dei dati forniti dai competenti Uffici scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
Colloquio d’esame per i candidati assenti alla sessione suppletiva
La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dai motivi di salute o,
comunque, da gravi motivi debitamente documentati, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.
Interruzione dell’esame di un candidato: quando e come procedere
In casi eccezionali, qualora nel corso dello svolgimento delle prove d’esame un candidato sia impossibilitato in tutto o in parte a proseguire o completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il Presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento
Prove suppletive: commissioni coinvolte
Se nello stesso istituto in cui si svolge l’esame di Stato operano più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a queste commissioni possono essere assegnati dall’Ufficio scolastico regionale a un’unica commissione. Quest’ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi.
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Fonte Orizzonte Scuola
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