Informazione e Confronto per Educatori
Ne abbiamo parlato in Maturità 2019, criteri designazione commissari interni. Modello ES-C dall’1 al 12 aprile
Il decreto prevede un’apposita misura per i docenti che rientrano in servizio dopo il 30 aprile e che sono stati assenti per almeno 90 giorni.
Ricordiamo che l’articolo 37 del CCNL 2006-2009, confermato dal Contratto 2016/2018 per quanto in esso non espressamente previsto, così detta:
“Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”
Il personale docente assente per almeno 150 giorni nelle classi non terminali e 90 giorni nelle classi terminali (come nel caso delle classi V della secondaria di II grado), che rientra in servizio dopo il 30 aprile è impiegato in supplenze, nello svolgimento di attività didattiche ed educative integrative e in altri compiti connessi con il funzionamento della scuola.
Il supplente, invece, resta in classe per ragioni di continuità didattica.
Evidenziamo che nei 150/90 giorni di assenza vanno ricompresi pure i periodi di sospensione delle lezioni, a nulla rilevando se il docente durante tali periodi rientri in servizio ancorché formalmente.
Dalla previsione contrattuale discende la disposizione prevista nel DM 5222/2019 relativamente ai commissari interni.
In base a quanto detto sopra e a quanto previsto dal DM 5222/2019, non è possibile nominare come commissario interno il docente assente per almeno novanta giorni e rientrato in servizio dopo il 30 aprile 2019.
In tal caso, la nomina di commissario interno sarà affidata al supplente che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico.
L’articolo Maturità 2019, non può essere commissario interno chi rientra dopo il 30 aprile sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
Fonte Orizzonte Scuola
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