Informazione e Confronto per Educatori
Vediamo di quanta malattia è possibile fruire e la relativa retribuzione.
Il dirigente non in prova assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi.
Ai fini del computo dei 18 mesi, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.
Superati i succitati 18 mesi, il dirigente può fare richiesta per ulteriori 18 mesi di assenza, richiesta che può essere accordata solo in casi particolarmente gravi. Prima di concedere tale ulteriore periodo di malattia, l’amministrazione, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all’accertamento delle sue condizioni di salute, tramite dell’organo medico competente, al fine di stabilire l’esistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica al servizio.
Il trattamento economico spettante al dirigente, durante i periodi di malattia, precisamente nei primi 18 mesi, è il seguente:
Gli ulteriori 18 mesi, richiesti dopo i primi 18, non sono retribuiti.
Ai fini della determinazione del succitato trattamento economico, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero
ospedaliero, o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza.
I periodi di assenza per malattia, esclusi gli ulteriori 18 mesi dopo i primi 18, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
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Fonte Orizzonte Scuola
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