Informazione e Confronto per Educatori
Questi i fatti:
Il tribunale di Brindisi accoglie la richiesta della collaboratrice scolastica per il riconoscimento della suddetta indennità, a seguito di un incidente stradale.
L’Inail impugna la sentenza del tribunale di Brindisi, ma la Corte d’appello di Lecce ne respinge l’impugnazione.
A questo punto l’Inali si rivolge alla Corte di Cassazione, che accoglie il ricorso dell’Istituto stabilendo che alla collaboratrice non spetta l’indennità per inabilità temporanea assoluta perché dipendente statale:
“Inoltre l’Inail sostiene che l’indennità giornaliera per inabilità temporanea, costituente una prestazione economica a carattere assistenziale, è esclusa per i dipendenti statali in quanto i medesimi, durante il periodo di astensione dal lavoro, percepiscono per intero la retribuzione del datore di lavoro, la qual cosa assicura loro i mezzi di sostentamento. I motivi … sono fondati ”
Alla luce della sentenza della Cassazione, dunque, ai dipendenti della scuola (e a tutti i dipendenti statali) non spetta l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta poiché percepiscono, durante il periodo in questione, lo stipendio, ragion per cui non necessitano della predetta indennità che ha la funzione di garantire i mezzi di sostentamento; mezzi già garantiti dal pagamento della stipendio.
L’articolo Indennità giornaliera Inail, non spetta ai dipendenti statali. Vediamo perché sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
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