Informazione e Confronto per Educatori
“Dalla data del 15 luglio 2019 e fino alle ore 14,00 del 29 luglio 2019, sono aperte le funzioni POLIS per la scelta delle sedi per il conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di I fascia.
Per le modalità di compilazione dell’istanza di scelta delle sedi si rinvia alle istruzioni descritte ai commi 5 e 6 dell’art. 9 bis del D.M. n. 374 del 24 aprile 2019.”
La domanda si può presentare per una sola provincia, anche diversa da quella delle graduatorie ad esaurimento, fino a un massimo complessivo di 20 scuole, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni.
Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze da GaE.
Come detto sopra, è possibile presentare domanda per una provincia diversa da quella delle GaE e non c’è alcun vincolo al riguardo, nel senso che si può presentare domanda di aggiornamento nella I fascia delle graduatorie di istituto di qualsiasi provincia, esclusa una determinata categoria di personale. Vediamo quale.
L’articolo 9 bis, comma 7, del DM 374/2019 così dispone:
In ragione di quanto disposto dall’art. 1, comma 10 bis, del Decreto Legge 30
dicembre 2015 n. 210, convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21, gli aspiranti di I fascia, che risultino inseriti anche nelle graduatorie di istituto di II e III fascia costituite ai sensi del D.M. 1 giugno 2017 n. 374, non potranno scegliere le istituzioni scolastiche, ivi inclusa la scuola capofila, ai fini dell’inserimento in I fascia, ma dovranno confermare con il modello B, le stesse sedi già indicate nel precedente aggiornamento per la II e/o III fascia, salvi gli effetti del dimensionamento, e necessariamente per la stessa provincia di iscrizione, ai sensi dell’ art. 5 comma 6 del Regolamento.
I docenti già inseriti in II o III fascia (considerato che l’aggiornamento della II e III delle GI è già avvenuto, in seguito a quanto previsto dalla summenzionata legge n. 21/2016), dunque, non potranno scegliere le istituzioni scolastiche, compresa la scuola capofila, ma dovranno confermare con il modello B le stesse sedi già indicate nel precedente aggiornamento per la II e/o III fascia, salvi gli effetti del dimensionamento. Conseguentemente non potranno cambiare provincia delle predette graduatorie di istituto.
I predetti docenti potranno soltanto sostituire, nella stessa provincia di iscrizione in II e/o III fascia, una o più istituzioni scolastiche esclusivamente per i nuovi insegnamenti per i quali si chiede l’iscrizione in I fascia; non possono cambiare scuole qualora nelle stesse (scuole) i nuovi insegnamenti, per i quali si chiede l’iscrizione i I fascia, risultino già impartiti.
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Fonte Orizzonte Scuola
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