Informazione e Confronto per Educatori
E’ possibile chiedere:
La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva o di scioglimento della riserva va inoltrata all’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2014-17, poi prorogato dalla legge n. 21/2016.
La domanda di reinserimento va inoltrata all’USP dalle cui graduatorie ad esaurimento il candidato era stato cancellato, eccetto il caso in cui l’aspirante chieda contestualmente il trasferimento in altra provincia.
La domanda di trasferimento, anche della posizione con riserva (conferma o scioglimento) e in caso di reinserimento, va inoltrata all’USP della provincia prescelta.
Il decreto di aggiornamento prevede la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale.
A tal fine, bisogna monitorare i siti degli Uffici scolastici provinciali di interesse, che assegnano un termine perentorio per la regolarizzazione.
Sono esclusi i candidati che presentano la domanda:
Riguardo al secondo punto evidenziamo che alcuni Ufficiali provinciali hanno fornito indicazioni in merito ai docenti inserita con riserva che non possono presentare domanda online, in quanto non censiti al SID, devono presentare domanda in modalità cartacea (sottolineiamo che ciò vale solo per gli USP che hanno pubblicato uno specifico avviso).
Sono, inoltre, esclusi coloro che:
L’esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, alla documentazione prodotta ovvero agli accertamenti effettuati dalla competente autorità scolastica.
Si sottolinea che le violazioni delle norme in materia di autocertificazione sono soggette a sanzioni civili, penali ed amministrative.
Decreto e allegati:
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Fonte Orizzonte Scuola
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