
Graduatorie ad esaurimento, ecco il decreto. Domande dal 26 aprile su Istanze online [con allegati]
Ci chiede un lettore: “Il titolo di sostegno è valutato? E il superamento di un concorso?” Rispondiamo ai quesiti, riportando dapprima alcune precisazioni.
Aggiornamento titoli: alcune precisazioni
Riguardo ai titoli, per quanto riguarda la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, bisogna tenere presente quanto segue:
- i docenti interessati procedono all’eventuale aggiornamento del punteggio già posseduto per il triennio 2014/17, per cui al punteggio posseduto si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 10 maggio 2014 (termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura 2014/17) ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande (16 maggio 2019);
- i servizi svolti successivamente al 10 maggio 2014 debbono essere dichiarati soltanto se l’aspirante non abbia raggiunto, per l’anno scolastico 2013/2014, il punteggio massimo consentito (12 punti). Così, ad esempio, se un docente, alla data del 10 maggio 2014, aveva cumulato 10 punti e gli mancavano pochi giorni (poi svolti) per ottenere il punteggio massimo, aggiungerà i 2 punti mancanti con il nuovo aggiornamento.
- è possibile inoltre dichiarare i titoli già posseduti ma non presentati entro la succiata data del 10 maggio 2014;
- vanno presentati: certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza; titoli artistici-professionali di cui all’articolo 3, comma 3, del presente decreto; servizi prestato in di cui all’articolo 2, comma 7, del presente decreto (servizi prestati nelle scuole, statali o riconosciute, dei Paesi UE);
- il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato qualora si chieda la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole, quale il diploma di Didattica della musica, i diplomi accademici biennali di secondo livello che abilitano all’insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria, la laurea in Scienze della formazione primaria, il diploma di Specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.) o il diploma COBASLID. In tal caso, l’attribuzione del bonus di 30 punti comporta la decurtazione dell’eventuale punteggio a suo tempo attribuito per il servizio di insegnamento svolto contemporaneamente alla frequenza obbligatoria del percorso di formazione;
- i titoli di accesso non possono essere comunque sostituiti dai titoli conseguiti ai sensi degli artt. 3 e 15 commi 1 e 1bis del D.M. 249/2010, in quanto non sono ricompresi tra i titoli di accesso alle graduatorie ad esaurimento (già permanenti);
- il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina;
- I titoli già valutati, congiunti a nuovi titoli prodotti in occasione dell’aggiornamento, non possono superare il massimo del punteggio e il limite numerico previsto dalla lettera C della tabella, ossia 30 punti;
- non è valutabile come abilitazione l’inserimento nelle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami di cui al D.D.G. 82/2012, al D.D.G. 105/2016, al D.D.G. 106/2016 e al D.D.G. 107/2016 (vi si poteva partecipare solo se già abilitati).
Superamento concorso: si valuta?
Per quanto riguarda la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, non è prevista nessuna valutazione per il superamento di un concorso per titoli ed esami.
Il superamento di un concorso, invece, è valutato nella I e II fascia delle medesime GaE, con l’attribuzione di punti 3.
Titolo sostegno non è valutabile
Come leggiamo nell’articolo 4, comma 7, del decreto n. 374/2019, il diploma di specializzazione per l’attività di sostegno, in quanto utile per l’accesso agli specifici elenchi, non è valutabile come “altro titolo” ai sensi della tabella di valutazione.
Decreto aggiornamento 2019/22 e allegati:
Tutte sull’aggiornamento delle GaE
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Fonte Orizzonte Scuola
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