Informazione e Confronto per Educatori
Vediamo chi va escluso dalle summenzionate graduatorie e come va trattato il docente con 104/92 ultimo arrivato, ricordando dapprima la data ultima di pubblicazione delle stesse.
L’articolo 19/4 e l’articolo 21/3 del CCNI sulla mobilità 2019/22, dedicati rispettivamente alla scuola dell’infanzia e primaria e alla scuola secondaria, dispongono che le graduatorie interne di istituto vanno compilate e pubblicate entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di mobilità.
Considerato che il termine ultimo di presentazione delle domande è il 5 aprile 2019, i dirigenti scolastici devono provvedere a pubblicare le graduatorie interne di istituto entro il 20 aprile 2019.
Non vanno inseriti nelle graduatorie interne di istituto i docenti che beneficiano delle precedenze previste dall’articolo 13, comma 1, punti I), III), IV) e VII) del CCNI, a meno che la contrazione di organico sia tale da rendere necessario il loro coinvolgimento.
Queste, nello specifico, le condizioni per non essere inclusi in graduatoria:
I) Disabilità e gravi motivi di salute
III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.
I docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia dal 1° settembre 2018 vanno collocati in coda alla graduatoria, per cui sono i primi a perdere il posto in caso di contrazione dell’organico.
Nello specifico, in base alla disposizione contrattuale, vanno collocati in coda:
Non vanno collocati in coda, quindi graduati a pettine:
Il Contratto, riguarda all’inserimento in coda dei docenti ultimi arrivati (neoassunti o trasferiti a domanda dal 01/09/2018), prevede un’eccezione, nel senso che i medesimi non vanno graduati in coda, e anzi vanno esclusi, qualora beneficino di una delle seguenti precedenze: punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 del CCNL, ossia quelle sopra riportate.
I docenti, beneficiari delle precedenze indicate ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 del CCNL, tra cui quella relativa alla 104 personale (punto III) o per assistenza (punto IV), in conclusione, vanno esclusi dalla graduatoria interna di istituto, a prescindere se sono entrati a far parte dell’organico dell’autonomia il 01/09/2018 o precedenti.
Tutto sulla graduatoria interna di istituto
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Fonte Orizzonte Scuola
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