Informazione e Confronto per Educatori
Una lettrice ci scrive:
“L’anno prossimo rientrerò nella mia scuola di precedente titolarità dalla quale ero stata trasferita due anni fa in quanto perdente posto. Mi chiedevo: nella graduatoria interna d’istituto verrò inserita a pettine col mio punteggio in quanto rientrata nell’ottennio o verrò posta in coda perché equiparata a un’ultima arrivata?”
Le regole che devono essere rispettate nella predisposizione delle graduatorie interne di istituto, in relazione alla collocazione dei docenti titolari nella scuola per le diverse classi di concorso o tipologie di posto, sono indicate nel CCNI sulla mobilità
Le disposizioni specifiche sono indicate nell’art.19 comma 7 per la scuola dell’Infanzia e Primaria e nell’art.21 comma 11 per la scuola Secondaria I e II grado, dove si stabilisce quanto segue:
“Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.
Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica”
Saranno, quindi, collocati in coda nella graduatoria interna di istituto i docenti “ultimi arrivati” nella scuola in seguito a immissione in ruolo, o mobilità in entrata (trasferimento o passaggio).
Per questi docenti l’inserimento nella graduatoria interna di istituto , nel primo anno di arrivo nella scuola, non sarà condizionata dal punteggio, ma la loro collocazione sarà in coda a prescindere dai punti spettanti.
L’anno successivo sarà invece, importante il punteggio e avranno diritto ad essere collocati a pettine
Il docente soprannumerario trasferito a domanda condizionata, ancora nell’ottennio, che rientra con precedenza nella scuola di ex-titolarità, ha diritto ad essere collocato nella graduatoria interna della scuola in base al punteggio e non in coda come “ultimo arrivato”.
Questa disposizione è prevista esplicitamente nella nota 2), comune agli articoli 19 e 21 precedentemente citati, dove si fornisce il seguente chiarimento:
“2) Il personale docente trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti [….]”
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Fonte Orizzonte Scuola
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