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In ipotesi di disaccordo dei genitori, ai sensi dell’articolo 337-ter, comma III, Codice civile, la decisione è rimessa al giudice, che generalmente dà seguito al principio generale della prevalenza della scuola pubblica su quella privata. Tuttavia i giudici, nell’indipendenza della funzione esercitata, esaminano la fattispecie e valutano le peculiarità, adottando, se occorre, una deroga a tale principio. Pertanto, le istituzioni scolastiche diverse da quella pubblica, possono incontrare il favore del giudice nella risoluzione del conflitto genitoriale quando sussistono elementi precisi e specifici che rendono preferibile, nell’interesse del minore, la frequentazione di una scuola privata o paritaria.
Qualora tra i genitori sussista disaccordo sulla scelta tra la scuola pubblica e la scuola privata, secondo i giudici (Tribunale di Perugia, ordinanza del 2 maggio 2017) va privilegiata la scuola pubblica, in quanto:
Ove il figlio minore di età abbia già iniziato a frequentare un istituto privato, è opportuno evitare il trauma conseguente al possibile spostamento nella scuola pubblica. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 4060 del 15 febbraio 2017) così rigettando il ricorso formulato da un padre, che era in disaccordo con la ex moglie, che aveva iscritto la figlia a una scuola privata. Tuttavia, per lo stesso giudice, l’opposizione di un genitore non può paralizzare l’adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio minorenne e, inoltre, lo stesso giudice ha il dovere di verificare se la scelta risponda all’interesse del minore.
La madre, aderendo alla preferenza espressa dalla figlia minore, la aveva iscritta presso un liceo artistico privato. Il padre, nonostante fosse stato informato dall’ex moglie, si rivolgeva al Tribunale per chiedere di iscrivere la figlia a un liceo artistico pubblico. I giudici (Tribunale di Milano, decreto del 30 luglio 2009) respingono la domanda in quanto tardiva, infatti la proposta non era stata formulata in modo tempestivo, ed altresì tenendo in considerazione la preferenza espressa dalla ragazza.
I genitori concordavano sulla circostanza di iscrivere il figlio minore alla scuola privata, tuttavia contrastavano sulla specifica scuola dell’infanzia: privata internazionale francese non confessionale per la madre, privata parificata a matrice cattolica per il padre. I giudici (Tribunale di Torino, ordinanza del 25 agosto 2016) tengono in considerazione le due opzioni esternate dai genitori ritenendole prevalenti rispetto alla scuola pubblica, quindi optano per la scuola internazionale francese, ritenendo che l’ambiente internazionale e l’insegnamento di più lingue possa dare un positivo apporto all’educazione e alla formazione della minore, altresì considerando che la sua educazione cattolica potrà in ogni caso proseguire.
Il principio generale che depone in favore della scuola pubblica può essere disatteso qualora, per le peculiarità manifestate dalla fattispecie concreta, siano manifeste delle controindicazioni: per il Tribunale (Tribunale di Milano, decreto del 2 febbraio 2017) la scelta più idonea per il figlio non era quella di autorizzare il passaggio dalla scuola privata a quella pubblica, come richiesto dal padre, in quanto avrebbe subito un profondo cambiamento delle abitudini. Nella specie esaminata, infatti, la scelta più adatta veniva identificata, dai giudici, nella prosecuzione del percorso scolastico in ambito privato, tenendo conto della criticità della relazione del figlio coi genitori, e delle fragilità manifestate.
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Fonte Orizzonte Scuola
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