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Esame III media: voto di ammissione anche insufficiente, ecco quando. I criteri
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, può non ammettere l’alunno all’esame di Stato in caso di di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).
Al fine suddetto, il consiglio di classe:
Inoltre, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica o di attività alternative – per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti- se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
Premesso che i collegi dei docenti hanno già deliberato (all’inizio dell’anno scolastico) i criteri di non ammissione, riportiamo alcuni degli aspetti in base ai quali potrebbe essere definiti i predetti criteri:
Fermo restando che un’indicazione dovrebbe essere espressa, è chiaro che il numero delle discipline con valutazioni insufficienti, determinanti l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva, non può essere “standard” (e nemmeno fermarsi ai numeri).
Nell’ambito di una decisione di non ammissione, infatti, vanno anche considerate altre variabili, quali ad esempio:
Una volta definiti i criteri, dunque, sarebbe sempre opportuno correlarli a variabili legate al vissuto dello studente, affinché la decisione (di ammissione o non ammissione) possa essere la migliore possibile per lo stesso.
Ricordiamo che per poter scrutinare gli alunni e quindi procedere alla delibera di ammissione o meno agli esami, va prima verificata la validità dell’anno scolastico.
Affinché l’anno scolastico sia valido è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
Nel computo delle assenze vanno esclusi i giorni giustificati secondo le deroghe al limite minimo di frequenza, deliberate dal collegio docenti.
Le deroghe vanno applicate a condizione che il consiglio di classe sia in possesso di elementi necessari per procedere alla valutazione finale.
E’ necessario che la scuola, secondo una certa periodicità definita dalle medesime scuole e comunque prima degli scrutini, comunichi alle famiglie informazioni puntuali sulle assenze effettuate.
Qualora venga accertata la non validità dell’anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.
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Fonte Orizzonte Scuola
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