Informazione e Confronto per Educatori
La nota afferma che non essendo intervenuto un ulteriore differimento
annuale dell’entrata in vigore delle lettere b) e c) del comma 2 art. 13 del decreto legislativo n. 62/2017, i requisiti ivi previsti trovano piena applicazione per il corrente anno scolastico.
Lo scorso anno il Ministro Bussetti aveva derogato con apposita nota dall’obbligo di partecipazione alla Prova Invalsi di V classe e dall’obbligo di svolgimento delle attività di Alternanza Scuola Lavoro.
Quest’anno tale deroga non è intervenuta pertanto il Miur ritiene che tali obblighi entrino in vigore. Il Ministro Fioramonti aveva fatto intendere di essere favorevole al “non obbligo” ma poi tale pensiero non è stato tradotto in una nota.
Di conseguenza requisiti di ammissione agli Esami di Stato 2020 dei candidati interni sono:
Trovano, inoltre, applicazione le analoghe disposizioni previste per i candidati esterni dall’art.14, comma 3, del d.lgs. 62/2017.
Per l’ammissione all’esame, come detto sopra, è necessaria una frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, tuttavia le scuole possono stabilire motivate e straordinarie deroghe per casi eccezionali.
La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, che comunque non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Il superamento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe stabilite, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.
Lo studente può essere ammesso all’esame anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.
In tal caso, l’ammissione va adeguatamente motivata e il voto dell’insegnante di religione cattolica o di quello di attività alternativa, per i soli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, diventa un giudizio motivato scritto a verbale.
Gli alunni delle classi quarte possono essere ammessi all’esame di Stato in presenza delle seguenti condizioni:
Le votazioni sopra indicate non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
La nota Miur del 25 novembre 2019 – Prime indicazioni Esami di Stato 2019/20
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Fonte Orizzonte Scuola
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