Informazione e Confronto per Educatori
Rispondiamo ai succitati quesiti, riferendo quanto indicato dall’Aran in un apposito orientamento applicativo.
Il riferimento normativo è l’articolo 56, comma 4, del CCNL del 2007, in base al quale il DSGA è sostituito dal coordinatore amministrativo. Tuttavia, sino alla completa attivazione del predetto profilo (coordinatore amministrativo), il DSGA è sostituito dall’assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell’articolo 47 del suddetto contratto, come sostituito dall’articolo 1 della sequenza contrattuale del personale ATA del 25.07.2008.
Si evidenzia che l’assistente amministrativo titolare della secondo posizione economica è obbligato alla sostituzione.
Se il posto di DSGA è vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo determinato va conferito sulla base delle graduatorie permanenti.
In sintesi:
L’articolo DSGA, chi è obbligato a sostituirlo in caso di assenza. Tutte le info sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
Fonte Orizzonte Scuola
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