Informazione e Confronto per Educatori
scuola – quesito: in una scuola priva di dsga un amministrativo interno con contratto di 36 ore fino al 30 giugno senza laurea specifica che da disponibilita’ al ds per coprire la carica di dsga come da contratto art. 14 delle assegnazioni e utilizzazioni, ha precedenza rispetto all’intesa siglata il 12 settembre 2019 con la quale il ds dovrebbe convocare tutti gli aspiranti supplenti in terza fascia con titolo specifico? grazie
di Giovanni Calandrino – La nota ministeriale prot.n. 40769 del 13 settembre 2019 chiarisce che si può procedere alla copertura dei posti di DSGA restati vacanti, con le seguenti procedure straordinarie indicate in ordine di priorità:
di utilizzazione di personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo di
altra provincia dello stesso USR o, in subordine, di altro USR;
servizio nelle scuole viciniori, secondo la normativa vigente;
chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di
appartenenza e a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B
allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze
politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti), dichiarino la
disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili;
nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo, nel rispetto della posizione
occupata dai medesimi all’interno delle stesse e a condizione che siano in possesso del titolo di
studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea
specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e
commercio o titoli equipollenti), che si siano dichiarati disponibili.
Considerato che il supplente AA in servizio nella vostra istituzione fino al 30.06 è sprovvisto del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (punto 4 dell’intesa) non può essere incaricato sostituto del DSGA, ma bisogna conferire l’incarico (punto 5 dell’intesa) ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo, nel rispetto della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse e a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti), che si siano dichiarati disponibili.
Naturalmente prima di procedere allo scorrimento della graduatoria d’istituto occorre escludere le procedure di reclutamento stabilite nell’intesa ai punti 1, 2 e 3.
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Fonte Orizzonte Scuola
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