Rispondiamo ai quesiti succitati, ricordando cosa prevede in merito la legge 107/2015 e cosa il CCNI sulla mobilità 2019/22.
Concorso infanzia e primaria 2016: vincolo triennale
I docenti, che hanno partecipato al concorso 2016, possono partecipare alle operazioni di mobilità interprovinciale non prima di tre anni dall’assunzione, secondo quanto confermato dalla legge n. 107/2015 che ha previsto una deroga (all’articolo 399 del D.lgs. 297/94) solo per la mobilità straordinaria per il 2016/17 ( comma 108).
Il summenzionato vincolo, tuttavia, è stato ulteriormente derogato negli ultimi contratti sulla mobilità.
Concorso infanzia e primaria 2016: mobilità secondo il CCNI 2019/22
Il CCNI sulla mobilità 2019/22 prevede che tutti i docenti di ruolo possano partecipare alle operazioni di mobilità e che il blocco scatti qualora si venga soddisfatti in una delle preferenze puntuali espresse (su scuola) o qualora si ottenga una scuola del comune di titolarità anche con preferenza sintetica.
Conclusioni
I docenti immessi in ruolo dalle GM 2016 scuola dell’infanzia e primaria (come anche quelli della secondaria), stando alle disposizioni contrattuali, possono partecipare alla mobilità a partire dall’anno successivo all’immissione in ruolo (esempio: sono immesso nell’a.s. 2019/20, posso partecipare alla mobilità per il 2020/21).
Qualora soddisfatti una una delle preferenze puntuali espresse, i succitati docenti non potranno presentare domanda di mobilità (trasferimento/passaggio) per tre anni.
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Fonte Orizzonte Scuola
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