Informazione e Confronto per Educatori
Un dirigente scolastico scrive
Un supplente a T.D. in servizio in due scuole di primo grado con contratti diversi: prima scuola – 12 ore fino al termine delle attività delle lezioni 08/06/2019; seconda scuola – 9 ore (6+3) fino al termine delle attività didattiche 30/06/2019; in caso di assenza per malattia chi deve gestire la pratica con le relative trattenute? In attesa di un vostro riscontro si porgono cordiali saluti.
Ai sensi dell’art 19 del CCNL/2007
In ciascun anno scolastico la retribuzione viene corrisposta:
Nel primo caso, al personale docente si applicano i commi 3 e 4 dell’articolo 19, che riguarda il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche;
Nel secondo caso, il comma 10, stabilisce che nei casi di assenza per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D. L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
Come si evince dalla norma, per le due tipologie di assenza (di durata breve o fino al termine delle attività didattiche) occorra rispettare le regole previste per ciascuna di esse anche se si sovrappongono.
Da ciò consegue che ogni scuola adotterà i provvedimenti di competenza.
L’articolo Docente con due contratti, 30/6 e fino al termine delle lezioni: come si calcola la malattia sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
Fonte Orizzonte Scuola
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