Informazione e Confronto per Educatori
Il decreto n. 96/2019, di integrazione e correzione del D.lgs. 66/2017, attuativo della legge 107/2015, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il prossimo 12 settembre.
L’articolo 14 del decreto è dedicato alla continuità educativo-didattica, da garantire agli alunni con accertata condizione di disabilità, ai fini dell’inclusione scolastica.
La continuità è assicurata da:
Il decreto, al fine di agevolare la continuità didattica, prevede che al docente con contratto a tempo determinato possa essere proposta la conferma per l’anno scolastico successivo, qualora ricorrano le condizioni di seguito riportate:
Sottolineiamo che l’articolo 12 sopra citato si riferisce al nuovo corso di sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria, la cui applicazione sarà prevista con apposito decreto Miur.
La continuità didattica “agevolata” dal docente supplente è prevista solo per i predetti gradi di istruzione?
Le modalità attuative di quanto detto sopra saranno definite con apposito decreto del Miur, apportando anche le necessarie modificazioni al regolamento sulle supplenze, ossia il DM 13 giugno 2007, n. 131. Pertanto non è ad oggi applicabile.
Riforma sostegno: i decreti attuativi?
Decreto inclusione, il testo è in Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore il 12 settembre
Il testo a fronte predisposto dal Dott. Max Bruschi
L’articolo Decreto inclusione, riconferma docenti supplenti. Le condizioni sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
Fonte Orizzonte Scuola
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