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La docente, che insegna educazione musicale, era stata condannata a risarcire il Miur per danno patrimoniale, derivante da retribuzioni indebitamente percepite durante il periodo di malattia, e per danno all’immagine. In totale il risarcimento ammonta a € 97.374,91 (€ 82.374,91 per danno patrimoniale e € 15.000,00 per danno all’immagine).
Le indagini della Guardia di Finanza aveva rivelato che le certificazioni di prolungamento della malattia provenivano da luoghi e medici diversi, mentre da alcuni siti internet risultava che l’insegnante, quale Presidente di un’associazione musicale, era solita dedicarsi all’organizzazione e partecipazione di eventi musicali in varie zone d’Italia, ostacolando o non favorendo così una pronta guarigione.
La Corte ha deciso che la sentenza di condanna della docente va riformata per mancanza di prova dei contestati danni erariali, di cui sopra.
La Corte ha, infatti, evidenziato che non è stata fornita alcuna prova in merito alla presunta falsità dello stato di malattia dell’interessata, ritenendo “verosimile che costoro siano stati tratti in errore dalla paziente” (v. atto di citazione), senza però fornire alcun riscontro della dedotta capziosa induzione in errore, pur trattandosi di professionisti diversi che hanno attestato, tutti e all’unisono, l’esistenza della stessa patologia.
I certificati prodotti, provenienti da medici convenzionati col S.S.N., devono ritenersi piena prova sino a querela di falso che, nello specifico, non risulta essere stata proposta dal Requirente cui incombeva il relativo onere.
Per i motivi succitati la Corte ha assolto la docente.
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Fonte Orizzonte Scuola
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