Informazione e Confronto per Educatori
Sabrina scrive
Gent.mi, purtroppo ho avuto la 104 per mio figlio minore. La mia domanda è: deve essere sempre lo stesso genitore a prendere i tre giorni o possono prenderli entrambi i genitori purché ogni volta sia solo uno dei due? Grazie
Il testo vigente della legge 104/92 dopo le modifiche introdotte dalla L. 53/2000, dal D.Lgs 151/2001, dalla L. 183 del 4.11.2010 (art. 24) e, in ultimo, dal d.lgs. n. 119/2011 recita:
“A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.
Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.”
I genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero delle due ore di riposo giornaliere ovvero del prolungamento del congedo parentale.
I genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino i dodici anni anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero del prolungamento del congedo parentale.
I genitori, anche adottivi, con figli oltre i dodici anni di età possono fruire solo dei tre giorni di permesso mensile.
Nel caso di Sabrina con riferimento ai permessi è dunque consentita la fruizione dei 3 giorni al mese ad entrambi i genitori purché questo avvenga, nell’arco dello stesso mese, in maniera alternativa.
Ricordo a Sabrina che oltre agli istituti sopra richiamati c’è anche la possibilità del congedo biennale che è cumulabile, nell’ambito dello stesso mese, con gli altri permessi e agevolazioni.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, nella circolare 1 del 3 Febbraio 2012, precisa infatti che “i genitori possono fruire delle predette agevolazioni (permessi di tre giorni mensili, permessi di due ore al giorno, prolungamento del congedo parentale) anche in maniera cumulata con il congedo straordinario nell’arco dello stesso mese, mentre è precluso il cumulo dei benefici nello stesso giorno”.
In questi casi, quindi, il genitore che fruisce del congedo straordinario può, nello stesso mese, ovviamente in giorni diversi, fruire anche dei 3 giorni di permesso (dei riposi orari giornalieri o del prolungamento del congedo parentale a seconda dell’età del minore).
Con l’ulteriore precisazione che nel caso di fruizione cumulata nello stesso mese del congedo (ovvero di ferie, aspettative od altre tipologie di permesso) e dei citati permessi di cui all’art. 33, comma 3, da parte del dipendente a tempo pieno questi ultimi spettano sempre nella misura intera stabilita dalla legge (3 giorni) e non è previsto un riproporzionamento.
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Fonte Orizzonte Scuola
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