Informazione e Confronto per Educatori
Rispondiamo alla nostra lettrice, riferendo cosa prevede in merito la normativa di riferimento.
Il concorso del 2016 è stato bandito ai sensi dell’articolo 400 del D.lgs. 297/94, come modificato dalla legge 107/2015.
L’articolo 400, comma 21, del citato D.lgs. 297/94 così prevede:
21. La rinuncia alla nomina comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
La rinuncia alla nomina, dunque, fa decadere dalla graduatoria da cui si è stati assunti in ruolo.
L’articolo 10, comma 8, del DM 17 ottobre 2018, che ha disciplinato il concorso stroardinario, così dispone:
8. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.
Anche in questo, dunque, la rinuncia al ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria da cui si è stati assunti.
La nostra lettrice, alla luce della normativa sopra riportata, può rinunciare al ruolo e restare nelle II fascia delle graduatorie di istituto, da cui può essere chiamata per un eventuale supplenza.
L’articolo Concorsi infanzia/primaria 2016 e 2018, rinuncia a ruolo: si può restare in II fascia graduatorie di istituto sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
Fonte Orizzonte Scuola
Powered by WPeMatico
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Notifiche Push