Informazione e Confronto per Educatori
Un lettore ci scrive:
“Sono un docente di Scienze Motorie titolare in Istituto Tecnico Economico di 2°grado. L’organico di quest’anno è formato da 4 COI e 1 COE (16+2) nello stesso comune, a seguito di una richiesta di 104 ottenuta per il prossimo anno scolastico dal collega titolare sulla COE e quindi escluso dalla graduatoria di istituto, mi viene comunicato dal DS che essendo ultimo in graduatoria la COE dovrebbe essere assegnata al sottoscritto. Essendo una COE non ex-novo ma in organico già dallo scorso anno, è corretto il provvedimento o il collega seppur titolare della 104 potrebbe continuare ad occupare la COE che aveva lo scorso anno?”
La possibilità di esclusione dall’attribuzione di una COE, per il docente beneficiario della precedenza legata alla Legge 104/92, si può applicare soltanto nel caso di nuova Cattedra Orario Esterna non presente nell’organico dell’anno scolastico precedente, cattedra che viene definita COE ex-novo
Una COE ex-novo si forma in seguito a contrazione nell’organico della scuola, che determina la trasformazione di una cattedra interna in cattedra orario esterna, che dovrà essere attribuita ad un docente in servizio l’anno precedente su una cattedra interna
Per l’attribuzione di una COE ex-novo è determinante la posizione occupata nella graduatoria interna di istituto, come chiarisce l’art.11 comma 8 del CCNI sula mobilità:
“Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto, tenendo conto che i titolari entrati a far parte dell’organico dal precedente 1 settembre andranno utilmente inseriti nella relativa graduatoria e con la precisazione di cui all’art. 13, comma 3, lett. c del presente contratto [….]”
Una COE ex-novo può essere attribuita anche a docente beneficiario della precedenza determinata dalla Legge 104/92, se è costituta da scuole ubicate nello stesso comune.
Il docente può essere escluso da questa assegnazione se si tratta di COE su comuni diversi come esplicitato nell’art.13 comma 3 lettera c):
“[….] il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti subcomunali diversi)”
Nel caso indicato dal nostro lettore, la cattedra di cui parla non è una COE ex-novo in quanto già presente nell’organico dell’anno precedente e come tale dovrà essere assegnata al docente già in servizio su questa cattedra, a prescindere dalla sua posizione nella graduatoria interna di istituto.
La COE deve essere confermata allo stesso docente anche se beneficiario della precedenza 104/92 e la sua assegnazione non è condizionata dalla posizione occupata nella graduatoria interna di istituto.
Come stabilisce il CCNI nell’art.11 commi 2 e 3, il docente su COE potrà essere assorbito su COI solo se tale cattedra risulterà vacante cioè non occupata da titolare:
“2. Il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra. [….]
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Fonte Orizzonte Scuola
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