Informazione e Confronto per Educatori
L’articolo 29 del Contratto prevede che la suddetta sessione negoziale dovrà tener conto di quanto di seguito riportato:
1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:
a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti;
b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un
vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;
2) occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso:
a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali
informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.
Del licenziamento ha già parlato la prof.ssa G. Onnis in Sanzioni disciplinari e rinnovo contratto: quando è previsto il licenziamento del docente?
Quanto al punto 2, la sessione negoziale dovrà indicare quali sanzioni si dovranno comminare al docente che utilizza i canali social per fini diversi da quelli educativo-didattici.
Si tratta di una previsione, che possiamo definire necessaria, considerato lo sviluppo dei nuovi strumenti tecnologici che permettono di comunicare con studenti e famiglie in modo celere e informale, al di fuori dunque del contesto istituzionale.
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Fonte Orizzonte Scuola
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