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La lavoratrice, infatti, dal 2001 (e fino all’intervenuta stabilizzazione part-time) ha sempre svolto le medesime mansioni presso lo stesso Istituto, subendo per oltre 17 anni una situazione di insostenibile precariato.
Con la sentenza n. 399/2019 il Tribunale di Nocera Inferiore ha riconosciuto la responsabilità del MIUR per il rinnovo illimitato di contratti a termine per far fronte a croniche e ordinarie esigenze di servizio riconoscendo alla lavoratrice il risarcimento dovuto nella misura massima (dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto), oltre a tutte le differenze retributive e contributive maturate nel corso degli anni maggiorate di interessi, per un totale di circa 50 mila euro.
Più nel dettaglio, con la sentenza in commento, il Giudice del Lavoro ha accertato e dichiarato che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati tra la ricorrente e l’Istituto scolastico hanno avuto la sostanza di rapporti di lavoro subordinato, riconoscendo il diritto della lavoratrice alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale; ha condannato il Miur al pagamento in favore della ricorrente di un’indennità onnicomprensiva in misura pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto; ha condannato il Miur al pagamento in favore della ricorrente di euro 34.831oltre accessori come per legge; ha condannato il Miur a riconoscere alla lavoratrice l’anzianità di servizio maturata attribuendole la medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato.
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Fonte Orizzonte Scuola
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