Informazione e Confronto per Educatori
Secondo la proposta del senatore leghista, una delle nove inviate al Miur, gli assistenti amministrativi di ruolo, che hanno prestato 24 mesi in funzione di DSGA, dovrebbero essere inseriti in graduatorie provinciali permanenti da cui attingere per una quota delle assunzioni non superiore al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili. Per l’iscrizione in graduatoria si deve essere in servizio come DSGA.
Articolo unico
Relazione illustrativa
E’ nota la situazione di difficoltà in ordine alla vacanza – nel corrente anno scolastico in circa 2.400 Istituzioni Scolastiche – del Direttore SGA, figura unica e apicale come il Dirigente Scolastico, fondamentale per assicurare il regolare ed efficace funzionamento della Scuola.
Altrettanto nota è la difficoltà di tante scuole rimaste prive di sostituti – come testimoniano gli interpelli interprovinciali e nazionali che giornalmente si susseguono – nonché il grido di dolore recentemente espresso anche dai Dirigenti Scolastici che si ritrovano a guidare scuole bloccate dal punto di vista amministrativo per mancanza del DSGA.
Dal 2000 a oggi, tale funzione è stata affidata e svolta – in forza di specifica normativa atta ad assicurare la presenza di detta figura nelle scuole che ne siano sprovviste – dagli Assistenti Amministrativi, a pieno titolo e con tutte le responsabilità connesse. Ciò ha garantito il regolare funzionamento delle Scuole loro affidate al pari di quelle affidate a DSGA di ruolo.
Dopo quasi vent’anni dall’istituzione del profilo del Direttore SGA, la legge di Bilancio 2018 ha previsto l’indizione del concorso ordinario per DSGA con requisito d’accesso – per i candidati esterni – della laurea specifica quinquennale. Ha previsto altresì la possibilità d’accesso anche agli assistenti amministrativi che, se sprovvisti del titolo d’accesso, abbiano svolto 3 anni di servizio come facenti funzioni DSGA negli ultimi 8 anni.
Ma l’applicazione del solo concorso ordinario avrebbe come risultato l’utilizzo del 100% dei posti vacanti, escludendo quindi ogni possibile progressione verticale all’interno del comparto. E’ facile comprendere come tale soluzione risulti penalizzante per chi, sostituendo il DSGA anche per oltre un decennio ha investito in formazione acquisendo competenze in un’esperienza lavorativa che è nata, si è sviluppata ed è cresciuta su richiesta dell’Amministrazione per mancanza di DSGA titolari.
D’altra parte già la medesima legge di Bilancio 2018 ha ritenuto di riconoscere tale esperienza in maniera importante e positiva con l’equiparazione del servizio svolto al titolo d’accesso al concorso. Si ritiene quindi necessaria una procedura di selezione riservata interna – normativamente ancora prevista e applicata in tutte le Amministrazioni dello Stato – per salvaguardare il patrimonio di esperienza e professionalità acquisito da chi ha provveduto ad assicurare il funzionamento delle scuole in tutti questi anni. Una procedura distinta da quella del concorso ordinario, per il 50% dei posti vacanti e disponibili, vantaggiosa anche per l’amministrazione e non risulta in contrasto con la normativa vigente.
Sulle riserve formulate circa il possesso del titolo di studio d’accesso al profilo (questione posta anche dalla medesima riforma Madia, che vincola l’ammissione al possesso del titolo) per un vincolo da qualcuno presentato quale insormontabile, si fa rilevare che – a ben vedere – tali riserve sono superabili considerando che una deroga in tal senso (mancato possesso del titolo d’accesso) rientrerebbe pienamente nel solco del principio della realizzazione del buon andamento dell’amministrazione. Infatti, se “la facoltà del legislatore di introdurre deroghe deve essere (giustamente) delimitata in senso rigoroso, potendo tali deroghe considerarsi legittime soltanto allorquando siano funzionali al buon andamento dell’amministrazione e ricorrano altresì le peculiari e straordinarie esigenze e di interesse pubblico idonee a giustificarle”, queste motivazioni rendono possibile la deroga al possesso del titolo e l’indizione di corso/concorso riservato e/o mobilità verticale. Ancor più se si considera che la situazione attuale è stata appunto determinata dalla deroga, operata dell’Amministrazio e, alle previsioni di Legge (vedasi D. Lgs. 165/2001 art. 529).
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Fonte Orizzonte Scuola
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