Informazione e Confronto per Educatori
L’articolo 2, comma 6, del decreto scuola (decreto legge n. 126/2019) prevede che l’articolo 22, comma 15, del D.lgs. 75/2017, si appichi anche alla progressione all’area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo.
Il citato articolo 22 dispone che, nel triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno.
Le procedure selettive, di cui sopra, prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti.
Stando a quanto detto sopra e a quanto previsto dal decreto scuola, gli assistenti amministrativi di ruolo possono partecipare alla procedura riservata, se in possesso dei requisiti di seguito riportati:
• abbiano svolto a tempo pieno le funzioni di DGSA per almeno tre anni interi a partire dal 2011/12
• siano in possesso del titolo di studio d’accesso dall’esterno, ossia di uno dei seguenti titoli:
– diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio;
– diplomi di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 102, 57,60,70,88,89, 99
– lauree magistrali (LM) corrispondenti a quelle specialistiche ai sensi della tabella allegata al D.I. 9 luglio 2009.
Evidenziamo che il Ministero, in occasione della presentazione delle domande per il concorso per DSGA in atto, ha chiarito, tramite un’apposita Faq, che i titoli di diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica e laurea magistrale che costituiscono titolo di accesso alla procedura concorsuale sono quelli elencati nell’Allegato A del DM 863 del 18 dicembre 2018.
Le graduatorie, che risulteranno dalla procedura selettiva finalizzata alla progressione all’area dei DSGA, saranno utilizzate in subordine a quelle del concorso ordinario per DSGA attualmente in corso di svolgimento (si deve espletare la prova orale).
Gli assistenti amministrativi facenti funzione, che hanno svolto tre anni e più di servizio come DSGA ma che sono privi del titolo di studio richiesto, non potranno partecipare alla procedura.
NB: il decreto scuola deve essere convertito in legge dal Parlamento e quanto detto sopra potrebbe essere soggetto a modifiche.
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Fonte Orizzonte Scuola
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